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Condizioni generali di vendita e fornitura

I. Ambito d'applicazione

1. Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura si applicano a tutti i contratti stipulati tra noi e l'acquirente in merito all'acquisto e alla fornitura di merci. Si applicano altresì a tutti i futuri rapporti commerciali, anche se non vengono nuovamente concordate espressamente. Le eventuali condizioni particolari dell'acquirente, da noi non espressamente riconosciute, non possono essere ritenute per noi vincolanti, anche nel caso non vengano espressamente respinte. Le nostre Condizioni generali di vendita e fornitura si applicano anche nel caso in cui fossimo al corrente di condizioni contrarie o diverse dell'acquirente ed evadessimo comunque senza riserve il suo ordine.

2. Gli eventuali accordi accessori orali sono da ritenersi per noi vincolanti soltanto qualora vengano confermati per iscritto. Per la revoca della necessità della forma scritta è parimenti richiesto un accordo scritto.

3. Le Condizioni generali di vendita e fornitura si applicano unicamente ad aziende ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), persone giuridiche del diritto pubblico ed enti di diritto pubblico con patrimonio separato, ma non ai consumatori (§ 13 BGB).

II. Stipula del contratto

1. Possiamo accettare l'ordine dell'acquirente, da considerare come un'offerta per la stipula di un contratto d'acquisto, inviando una conferma d'ordine entro due settimane oppure inviando i prodotti ordinati entro il medesimo termine.

2. Ai fini della valutazione del credito dell'acquirente, ci avvaliamo inoltre del diritto di richiamare i dati relativi a indirizzo e solvibilità salvati dall'acquirente, nonché i dati rintracciati sulla base di procedure statistico-matematiche tramite le società Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, casella postale 500166, 22701 Amburgo, Creditreform, Stuttgarter Str. 35, 73430 Aalen und Bisnode D&B Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt, in seguito alla nostra dimostrazione di essere legittimamente interessati a tale questione. Per valutare la motivazione, l'esecuzione o l'interruzione del rapporto contrattuale, rileviamo o utilizziamo dati statistici, per il cui calcolo facciamo confluire, fra gli altri, anche i dati inerenti l'indirizzo.

3. Le nostre offerte sono senza impegno e non vincolanti, a meno che non vengano espressamente indicate come vincolanti.

4. Per quanto riguarda immagini, calcoli, disegni e altri documenti, ci riserviamo di nostri diritti di proprietà e autore e altri diritti di protezione industriale. L'acquirente può inoltrare a terzi quanto sopra unicamente in seguito a nostra autorizzazione scritta, indipendentemente dal fatto che il suddetto materiale sia stato classificato confidenziale o meno.

III. Condizioni di pagamento - Prezzi

1. I nostri prezzi si intendono franco fabbrica senza imballaggio, a meno che non si stabilisca diversamente nella conferma d'ordine. I nostri prezzi non sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto stabilita per legge. In fattura indicheremo a parte tale imposta, nell'importo stabilito per legge alla data della fatturazione.

2. L'eventuale sconto è consentito unicamente in seguito a un accordo scritto stipulato a parte tra noi e l'acquirente. Il prezzo di vendita è dovuto dall'acquirente, senza sconti, a vista della fattura, a meno che nella conferma d'ordine non venga indicata una tempistica di pagamento diversa. Il pagamento si considera effettuato non appena potremo disporre del relativo importo. In caso di pagamenti tramite assegni, il pagamento viene considerato effettuato non appena l'assegno viene riscosso.

3. Qualora l'acquirente fosse in ritardo con il pagamento, si applicano le relative disposizioni di legge.

4. L'acquirente è autorizzato alla compensazione, anche in caso di reclami o contropretese, soltanto se tali contropretese siano state accertate e passate in giudicato, siano state da noi riconosciute o siano incontestabili. L'acquirente è autorizzato a esercitare il diritto di ritenzione soltanto se la sua contropretesa fa riferimento al medesimo rapporto contrattuale. Noi siamo a nostra volta autorizzati ad esercitare il diritto di ritenzione per ogni credito derivante dal rapporto commerciale con l'acquirente.

IV. Tempistiche di consegna e prestazione dei servizi, e ritardo della consegna

1. I termini di consegna o le scadenze non espressamente concordate come vincolanti rappresentano esclusivamente indicazioni non vincolanti. Il termine di fornitura da noi indicato inizia dopo che sono state chiarite le domande tecniche. Allo stesso modo, l'acquirente deve onorare per tempo e regolarmente tutti gli obblighi spettantigli. Ci riserviamo il beneficio del mancato adempimento contrattuale.

2. Rispondiamo ai sensi delle disposizioni di legge per eventuali ritardi se l'acquirente, in seguito al ritardo della consegna a noi attribuibile, è autorizzato a far rivalere la cessazione del proprio interesse al successivo adempimento contrattuale, qualora avessimo assicurato i termini di consegna o il ritardo della stessa sia da attribuire a una violazione contrattuale per dolo o colpa grave causata da noi o dai nostri rappresentanti o ausiliari.

3. Nel caso di un ritardo nella consegna a noi attribuibile, per colpa di un nostro rappresentante o ausiliario, basata su una violazione contrattuale per dolo o colpa grave riconducibile a noi, o su una violazione lieve di un obbligo contrattuale fondamentale da noi attuata, ci riterremo responsabili ai sensi delle disposizioni di legge, a condizione che, in questa evenienza, la nostra responsabilità per il risarcimento danni si limiti ai danni prevedibili e tipicamente riscontrabili in questi casi.

4. Restano inalterati gli altri diritti e rivendicazioni dell'acquirente, derivanti dal nostro ritardo nella consegna oltre al diritto di risarcimento danni. Se una delle nostre violazioni dolose di un obbligo contrattuale fondamentale non comporta un ritardo nella consegna per l'acquirente, il suo diritto di risarcimento danni verrà limitato al 25% del valore della consegna.

V. Trasferimento di rischio - Spedizione/imballaggio

1. Il carico e la spedizione vengono effettuati senza assicurazione, a rischio e pericolo dell'acquirente, "franco magazzino" o "franco stabilimento", a meno che la nostra conferma d'ordine non specifichi diversamente. Ci impegneremo a tenere conto dei desideri e dell'interesse dell'acquirente in merito alla tipologia e all'itinerario di spedizione; le spese aggiuntive derivanti, anche in caso di consegna franco destino, saranno a carico dell'acquirente.

2. Conformemente alle disposizioni in materia di imballaggio, non ritiriamo l'imballaggio di trasporto e di altro tipo, ad eccezione dei pallet. L'acquirente è tenuto allo smaltimento dell’imballaggio a sue spese.

3. Se la spedizione viene ritardata su richiesta o per colpa dell'acquirente, stoccheremo la merce a suo carico e a suo rischio e pericolo. In tal caso, l'indicazione della disponibilità per la consegna è equiparata alla consegna stessa.

4. Su richiesta e a carico dell'acquirente assicureremo la spedizione con un'assicurazione sul trasporto.

5. Siamo autorizzati ad effettuare consegne e servizi parziali in qualsiasi momento, qualora l'acquirente lo ritenga accettabile.

VI. Ritiro

1. L'acquirente è tenuto a fare tutto il possibile per ritirare la nostra consegna. In caso di violazione dolosa di questo obbligo da parte dell'acquirente, quest'ultimo sarà tenuto a corrisponderci le eventuali spese aggiuntive e, inoltre, ci riserveremo il diritto di rivendicare ulteriori diritti di risarcimento danni.

2. Qualora l'acquirente ritiri la consegna con più di 14 giorni di ritardo, fisseremo per iscritto un ulteriore termine di 14 giorni per il ritiro, specificando inoltre che il ritiro in seguito alla scadenza della proroga verrà rifiutato. Se l'acquirente lascia scadere senza successo la suddetta proroga, saremo autorizzati a recedere dal contratto d'acquisto tramite dichiarazione scritta o a esigere il pagamento per inadempimento. Se l'acquirente continua a rifiutare il ritiro oppure gli è chiaro che non sarà possibile procedere con il pagamento del prezzo d'acquisto anche in seguito alla concessione di una proroga, non sarà necessario fissare un nuovo termine.

3. Saremo quindi autorizzati a rivendicare il nostro mancato guadagno con il 10% del prezzo d'acquisto concordato, a meno che l'acquirente non dimostri che il danno da noi subito sia di entità inferiore. In tutti i modi, saremo autorizzati a dimostrare un danno maggiore e a rivendicarlo.

VII. Garanzia

1. L'acquirente può sollevare dei reclami soltanto se ha adempiuto ai propri obblighi d'ispezione e denuncia dei vizi come da § 377 del Codice commerciale tedesco (Handelsgesetzbuch – HGB). Qualora l'acquirente modifichi i nostri prodotti, non segua le nostre direttive in materia di funzionamento, montaggio e manutenzione, oppure non lo faccia in maniera esaustiva, o non utilizzi le parti o i materiali di consumo da noi autorizzati, decadrà il nostro obbligo di garanzia se non sarà in grado di dimostrare che il vizio reclamato non sia dovuto a una di queste circostanze. Inoltre, si applicano le nostre disposizioni in materia di montaggio e garanzia.

2. Qualora la merce presenti un difetto riconducibile a noi, ad eccezione del diritto dell'acquirente di recedere dal contratto o di abbassare il prezzo d'acquisto (riduzione), saremo tenuti a onorare l'adempimento successivo, a meno che non siamo autorizzati a rifiutare tale adempimento ai sensi delle disposizioni di legge.

L'acquirente dovrà concederci un periodo di tempo adeguato per l'adempimento successivo. Il suddetto adempimento può essere onorato rimuovendo il difetto (miglioramento) oppure consegnando un nuovo prodotto. In caso di rimozione del difetto, ci impegneremo a farci carico dei costi derivanti, a meno che questi non vadano incontro a maggiorazioni dovute al fatto che l'oggetto contrattuale si trova in un luogo diverso da quello dell'adempimento. Ricorrendo allo strumento equitativo, siamo autorizzati a stabilire il tipo di adempimento successivo. Qualsiasi adempimento successivo dovrà essere effettuato da noi, senza ammetterne l'obbligo, a meno che il difetto non sia stato da noi riconosciuto.

Se l'adempimento successivo non è andato a buon fine, l'acquirente può, a sua scelta, richiedere l'abbassamento del prezzo d'acquisto (riduzione) oppure dichiarare la decisione di recedere dal contratto. Il miglioramento si considera non andato buon fine se anche il secondo tentativo è stato vano, a meno che, in base all'oggetto contrattuale, siano attuabili altri tentativi di miglioramento e l'acquirente li consideri accettabili.

In presenza di difetti, l'acquirente può applicare il diritto di risarcimento danni ai sensi delle direttive di legge soltanto se l'adempimento successivo non è andato a buon fine.

L'acquirente non può attuare il proprio diritto di risarcimento danni o richiedere una riduzione del prezzo d'acquisto in caso di difetti irrilevanti.

3. Le rivendicazioni dell'acquirente in seguito a difetti riscontrati sul prodotto acquistato cadono in prescrizione 5 anni dopo la consegna all'acquirente, se il suddetto prodotto è stato utilizzato in un fabbricato conformemente alla propria destinazione d'uso comune, causandone l'irregolarità. Quanto sopra si applica anche alle rivendicazioni dell'acquirente con richiesta di risarcimento danni o risarcimento danni al posto di una prestazione, nonché per ogni altro danno alla proprietà dell'acquirente causato dal difetto, esclusi i danni alla vita, al corpo o alla salute dell'acquirente, o nel caso in cui siamo stati noi a causare il difetto per dolo o colpa grave, anche tramite i nostri ausiliari.

VIII. Responsabilità

1. Rispondiamo in caso di dolo o colpa grave, anche dei nostri rappresentanti o ausiliari, e sempre in caso di danni alla vita, al corpo o alla salute, ai sensi delle disposizioni di legge. La nostra responsabilità in caso di colpa grave è limitata ai danni ragionevolmente prevedibili alla stipula del contratto, a meno che non vengano riportate delle eccezioni al punto 1 o al punto 3 del presente paragrafo 1. Inoltre, rispondiamo soltanto in conformità con la Legge sulla responsabilità per danno da prodotti (Produkthaftungsgesetz) o per la violazione dolosa di obblighi contrattuali fondamentali (obblighi cardinali), oppure qualora dovessimo aver taciuto il difetto con dolo o aver stipulato una garanzia inerente le buone condizioni dell'oggetto di vendita. La nostra responsabilità in caso di violazione degli obblighi contrattuali fondamentali è limitata ai danni ragionevolmente prevedibili alla stipula del contratto, a meno che non vengano riportate delle eccezioni al punto 1 o al punto 3 del presente paragrafo 1.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano a tutti i diritti di risarcimento danni (in particolare per risarcimento danni oltre alla prestazione e risarcimento danni al posto della prestazione) e indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare per difetti o per la violazione degli obblighi derivanti dall'obbligazione o da azioni illecite. Si applicano anche per la richiesta di risarcimento di spese inutili. La responsabilità per il ritardo nella consegna è regolata dall'articolo IV. delle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura.

3. L'eventuale modifica dell'onere della prova a svantaggio dell'acquirente non è legata alla presenti disposizioni.

IX. Riserva di proprietà

1. L'oggetto della consegna resta di nostra proprietà fino all'adempimento di tutte le rivendicazioni nei confronti dell'acquirente derivanti dal rapporto commerciale.

2. L'acquirente è autorizzato a lavorare o trasformare l'oggetto della consegna ("Elaborazione"). L'elaborazione viene effettuata a nostro favore. Se il valore dell'oggetto della consegna di nostra proprietà dovesse essere inferiore al valore delle merci non di nostra appartenenza e/o dell'elaborazione, acquisiremo la comproprietà della nuova merce in rapporto al valore (valore di mercato lordo) dell'oggetto della consegna rielaborata rispetto al valore della merce restante elaborata e/o dell'elaborazione nel momento in cui viene effettuata. Qualora non dovessimo acquisire alcuna proprietà della nuova merce, come da frase precedente, noi e l'acquirente concordiamo che l'acquirente ci conceda la comproprietà della nuova merce in rapporto al valore (valore di mercato lordo) dell'oggetto della consegna di proprietà dell'acquirente rispetto al valore della merce restante elaborata al momento dell'elaborazione. La frase precedente si applica nel caso in cui l'oggetto della consegna sia un mix indivisibile oppure sia abbinato ad altre merci non di nostra proprietà. Nella misura in cui avanziamo la richiesta di proprietà o comproprietà, conserveremo la suddetta merce per l'acquirente con la cura di un buon padre di famiglia.

3. Nel caso della cessione dell'oggetto della consegna o della nuova merce, l'acquirente trasferisce a noi, a titolo di garanzia, la sua rivendicazione derivante dall'ulteriore cessione da parte del proprio acquirente, unitamente a tutti i diritti accessori, senza la necessità di ulteriori dichiarazioni particolari. Il suddetto trasferimento si applica comprendendo anche eventuali crediti. Il suddetto trasferimento si applica per il valore dell'importo corrispondente al prezzo da noi fatturato per l'oggetto della consegna. La quota di crediti a noi ceduta dovrà essere soddisfatta in via prioritaria.

4. Qualora l'acquirente unisca l'oggetto della consegna o la nuova merce con dei terreni, trasferirà, senza la necessità di ulteriori dichiarazioni particolari, anche il credito a lui spettante come rimborso per tale unione, per un importo pari al prezzo da noi fatturato per l'oggetto della consegna.

5. Salvo revoca, l'acquirente è autorizzato alla riscossione dei crediti a noi ceduti. L'acquirente trasferirà prontamente a noi i pagamenti effettuati per coprire tale credito, fino a raggiungere l'importo del credito assicurato. In presenza di interessi legittimi, in particolare in caso di ritardi nei pagamenti, sospensioni dei pagamenti, apertura di una procedura fallimentare, protesti o indicazioni fondate in merito a un pesante indebitamente o minaccia di insolvenza dell'acquirente, saremo autorizzati a revocargli il diritto di riscossione. Inoltre, in seguito ad avvertimento e nel rispetto di un congruo termine, potremo rivelare la cessione a titolo di garanzia, valutare il credito ceduto e richiedere la divulgazione della cessione a titolo di garanzia da parte dell'acquirente nei confronti del suo acquirente.

6. Una volta stabilita l'attendibilità di un legittimo interesse, l'acquirente deve fornirci le informazioni necessarie per rivendicare i propri diritti nei confronti del proprio acquirente, nonché consegnarci i documenti rilevanti.

7. Per la durata della riserva di proprietà, l'acquirente dovrà astenersi da costituzioni in pegno o dall'effettuare trasferimenti a titolo di garanzia. In caso di pegno, confisca o altri provvedimenti od operazioni di terzi, l'acquirente dovrà informarci immediatamente. La rivendita dell'oggetto della consegna o della nuova merce è ammessa soltanto per rivenditori che svolgono regolarmente la propria attività e solo a condizione che il pagamento dell'equivalente dell'oggetto della consegna venga effettuato a favore dell'acquirente. Quest'ultimo dovrà inoltre concordare con il proprio acquirente che la proprietà dell'oggetto verrà conseguita solo a pagamento effettuato.

8. Se il valore realizzabile di tutte le garanzie a noi spettanti dovesse superare di oltre il 10% dell'importo della rivendicazione assicurata, su richiesta dell'acquirente sbloccheremo la parte corrispondente di tali garanzie. Si presuppone che le condizioni di cui alla frase precedente saranno soddisfatte se il valore stimato delle garanzie a noi spettanti raggiunge o supera il 150% del valore delle rivendicazioni assicurate. Noi saremo autorizzati a scegliere tra più garanzie da sbloccare.

9. Se l'acquirente dovesse violare un obbligo, in particolare in case di ritardo nei pagamenti, saremo autorizzati, anche senza indicare un termine, a richiedere la restituzione dell'oggetto della consegna o della nuova merce e/o, se necessario indicando un termine, a recedere dal contratto. L'acquirente è tenuto alla restituzione. La nostra richiesta di restituzione dell'oggetto della consegna/della nuova merce non costituisce una dichiarazione di recesso da parte nostra, a meno che non venga espressamente indicato.

X. Foro competente, diritto applicabile, protezione dei dati

1. Il luogo dell'adempimento e il foro competente per le consegne e i pagamenti (comprese le azioni legali per pagamenti tramite assegno o cambiale), nonché per ogni controversia che potrebbe sorgere tra noi e l'acquirente in merito ai contratti d'acquisti stipulati tra noi e quest'ultimo, corrispondono alla nostra sede aziendale. Siamo tuttavia autorizzati a muovere causa contro l'acquirente anche presso la sua residenza e/o sede commerciale.

2. I rapporti tra le parti contrattuali sono regolati unicamente dalle leggi della Repubblica federale di Germania. Si esclude l'applicazione dei trattati internazionali in materia di acquisto di beni mobili e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci del 11/04/1980 (CISG).

3. L'esecuzione dei contratti stipulati tra noi e l'acquirente viene effettuata conformemente alle disposizioni di legge quali la Legge federale sulla tutela dei dati (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) e la Legge tedesca sui telemedia (Telemediengesetz - TMG). Ci impegniamo anche a promuovere il rispetto delle presenti direttive anche da parte dei fornitori da noi incaricati e dal nostro personale ausiliario. A tal proposito, si rimanda all'ultima versione della nostra informativa sulla protezione dei dati personali, pubblicata alla pagina www.hauff-technik.de/datenschutz.html.

4. Per quanto concerne il contenuto delle nostre Condizioni generali di vendita e fornitura fa fede la versione tedesca anche qualora siano disponibili traduzioni in altre lingue.

Versione agosto 2014